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Romano

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  1. Romano

    Targa Ripetitrice

    Buona sera, a riguardo detta targa ripetitrice per il rimorchio agricolo questa è obbligatoria quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione della trattrice agricola che lo traina (Articolo 113 comma 2 del CdS). Mi permetto di fornire un consiglio applicate sempre la targa ripetitrice originale acquistata dal DTT (ex MCTC) in quanto è pubblicizzato un prodotto simile nella grafica ma fraudolento e falso, perche alla base di ogni targa di Immatricolazione ed anche Ripetitrice o di Prova è il fatto che “ Il fondello “ministeriale” valido e’ riconoscibile elusivamente da una leggera serigrafica indicante la sigla “PGS” ovvero Provveditorato Generale dello Stato – dell’ IPZS e tale serigrafia è permessa almeno in Italia solo dall’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato IPZS unico ente dello Stato deputato alla costruzione delle targhe di qualsiasi tipo esse siano. Per le violazioni date un occhiata all’ articolo 100 del Cds. Saluti Romano
  2. Buona sera, allego il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti - calendario divieti 2013. Saluti Romano
  3. In tema di RCA c’è molta confusione dettata in primis dal legislatore che ha stabilito l’obbligatorietà per i veicoli a motore ed i loro rimorchi e si badi bene non tutto quello che è agganciato dietro è un “rimorchio” sembra strano ma è cosi. Sarebbe bastato indicare che ogni veicolo munito di targa ha l’obbligo della RCA: cosi ogni differenza di tipologia e classificazione dei veicoli andava ad essere compresa, evitando incomprensioni anche sulla strada. Altra cosa è il rischio statico che non essendo un obbligatorietà nessuno la può contestare come violazione ad c.d.s. ********************************* Tratto da www.sulpm.it Domande e risposte: i rimorchi agricoli hanno obbligo di copertura assicurativa? Quando un veicolo traina un rimorchio, un semirimorchio oppure un rimorchio agricolo, la copertura assicurativa è data dalla copertura della motrice. Se il rimorchio, semirimochio oppure rimorchio agricolo sono staccati: - nel caso di rimorchio e semirimorchio occorre autonoma copertura assicurativa; - nel caso di rimorchio agricolo la copertura assicurativa non è obbligatoria in quanto l'articolo 193 ne fa obbligo per i veicoli a motore ed i rimorchi. Il rimorchio agricolo non è un rimorchio (inteso questo come quanto stabilito dall'articolo 56 comma 1 cds "veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55") bensì è una macchina agricola trainata (intesa questa come quanto stabilito dall'articolo 57 comma 2 lettera b) punto 2) del cds) e, come tale, non soggetta all'obbligo assicurativo. ********************************* La differenza tra rimorchio e rimorchio agricolo (Macchina Agricola Trainata) sta tutto nella parte sottostante, è minima ma sostanziale e se osserviamo bene la tipologia di definizione (intesa questa come quanto stabilito dall'articolo 57 comma 2 lettera b) punto 2) del cds). La definizione è una linea guida non solo per l’RCA, ma anche per esempio per la patente di guida obbligatoria B e non B on estensione E oppure altro esempio per la non obbligatorietà dei pannelli retroriflettenti e le strisce laterali che invece sono obbligatori per i rimorchi inteso questo come quanto stabilito dall'articolo 56 comma 1 cds "veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55").
  4. Attenzione un trattore agricolo puo trainare solo una macchina agricola trainata (impropriamente definito rimorchio), quindi un carrello Ellebi non puo essere agganciato perche non ha ceramente una omologazione tale.
  5. Il cambio d'uso è sempre uan procedura particolare, poi da macchina agricola a macchina opeatrce è la prima volta che mi capita tale post . Prova a vedere questo sito web www.ttl-srl.com di Mori (TN) che pui contattare anche telefonicamente - so che eseguono vari aggiornamenti e cambi di categoria sia tecnica che documentale con la documentazione prescritta da parte di un Tecnico abilitato, eseguendo per esempio per i cambi di categorie le verifiche con il mezzo presso il Centro Prove ex MCTC di Verona. Tieni conto che il passaggio da trattore agricolo a macchina operatrice comporta la cacellazione del peso rimorchiabile oltre ad un costo non di poco conto.
  6. Romano

    Rimorchi agricoli

    ************************************************* Il merito ai rimorchi porta bins - casse come consiglio poso dirti di rimanere in zona visto che sei della Provincia di Trento li in merito nella sono comunque specializzati in tale tipologia di rimorchio senza andare troppo lontano. La valutazione va comunque fatta attentamente innanzitutto sulla qualità che non è poco perché anche sul settore dei rimorchi agricoli se ne trovano di tutti i colori bellissimi ma l’esteriorità non è tutto. Di regola tali rimorchi sono compatti nella larghezza e ad una cassa – bins dal mio punto di vista sono sicuramente i migliori, meglio sfruttare l’altezza che avere un rimorchio con due bins di larghezza di 230 che è eccessiva e comunque tipologicamente una misura non commerciale anche per un futuro se volessi rivenderlo e ti spiego il perché: quando si acquista un rimorchio va valutata anche la possibilità di poterlo sfruttare con i bancali euro pallet 120x80 quindi (più larghi dei bins) e la misura in larghezza è opportuno che sia di 240/245 quindi parti al doppio.
  7. Una Macchina Agricola Trainata definita impropriamente Rimorchio fino ad una MTT Massa Totale a Terra di 50 q.li ha l'obbligo di avere esclusivamente la frenatura meccanica perche unico dispositivo di frenatura obbligatorio previsto dalle attuali disposizioni di legge e dall'omologazione, qualsiasi altra tipologia di frenatura non potrà essere utllizzata durante la circolazioene su strada. Dice MCT "I venditori spesso fanno discorsi da piazzale" esatto e sopratutto dimostrando incompetenza in un ramo importantissimo che è quello di sapere vendere e dare corrette notizie, anche perche la frenatura fà parte dell'omolopgazione della Macchia Agricla Trainata cosi definità impropriamente Rimorchio ed a volte per i mezzi con la MTT Massa Totale a Terra superiore ai 50 q.li addiritura varia l'omologazione in base al dispositivo di freanatura idraulico o pneumatico presente. Saluti Romano.-
  8. Confermo la patente di guida categoria “C” per le macchine agricole e/o operatrici eccezionali che quindi superano per peso e/o sagoma le specifiche disposizioni del c.d.s. A riguardo della patente di categoria “E” obbligatoria per il traino di rimorchi, destinati ad essere trainati solo dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 del Cds, l’amica di “LKD” - dovrebbe ben conoscere ……. - che i rimorchi agricoli definiti dal c.d.s. come macchine agricole trainate e non sono considerati rimorchi nel vero senso della parola, e che vado ad elencare: I rimorchi sono solo quelli definiti dall’ Articolo 56 del C.d.s. che specifica in modo inequivocabile che essi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 del Cds dove non sono menzionati i trattori o macchine agricole, perché definite diverse dagli “Autoveicoli”. La tipologia delle “macchine agricole” sono invece disciplinate in modo inequivocabile dall’articolo 56 del c.d.s. dove al comma 2 si precisa le relative distinzioni indicando precisamente alla lettera B punto 2 che rimorchi agricoli sono veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole ed alla base sono comunque “Macchine Agricole - Trainate”. Quindi i rimorchi non sono tutti uguali perché trainabili come si possa pensare, ma come sopra ho indicato questi vanno ad essere assoggettati alla specifica categoria e di disciplina per cui sono stati immatricolati e trainabili solo da mezzi della stessa loro categoria, difatti un rimorchio di un autocarro non potrà mai essere trainato da un trattore agricolo ed neanche viceversa. Saluti Romano.-
  9. Buona sera un conto è il sollevatore anteriore ed i suoi attacchi un altro conto è un'applicazione per una lama da neve che è ben diversa e che parte addiritura dall'asse posteriore con staffatura durante il percorso fino alla parte anteriore del mezzo stesso per sopportare particolari sollecitazioni. Ho visto delle applicazioni di lame da neve fatte "tanto per fare" che hanno creato dei danni irreparabili al trattore da non crederci. Tutto si puo fare ma le cose fatte a regola d'arte alla fine pagano sempre in sicurezza e qualità.
  10. Dovrai procedere all'aggiornamento della carta di circolazione se sarà possibile eventualmente applicare la lama da neve sulla relativa piastra, e qui non basta un lavoro di meccanica ma anche la presenza di un tecnico per stabilire misure, pesi ecc. Il sollevatore anteriore o posteriore è idoneo ad agganciare attrezzature portate o semiportate qualsiasi esse siano l'unico obbligo è l'osservanza delle prescrizioni previste dal codice della strada. Ti sconsiglio l'applicazione della lama da neve sul sollevatore anteriore creeresti solo danni al mezzo, perche la struttura per una lama da neve è ben diversa e sopratutto agganciata in più parti del mezzo.-
  11. Romano

    Targa Ripetitrice

    Il codice della strada, modificato nello scorso anno ed entrato in vigore il 13 agosto 2010 all'articolo 100 comma 4, prevede che la targa ripetitrice è necessaria solo per i carrelli appendice. Prevede altresì che Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (13 agosto 2010), provveda a modificare il regolamento (d.p.r. 495/1992 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle nuove targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento, e comunque trascorsi sei mesi dall' entrata in vigore della Legge e, comunque, non saranno immediatamente operative ma richiederanno l'approvazione del citato decreto ministeriale ed ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E' fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente con la nuova targa che esonererà dall’ avere quella ripetitrice". Ad oggi 11 gennaio 2011 la situazione è quella di sempre, attendiamo !!.
  12. Romano

    Targa Ripetitrice

    "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE Art. 101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe. (1) 1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2 .(2) Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli. 3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso. 4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. 5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 ad euro 1.596. 6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
  13. Non viene lasciata la libertà di decisone personale su come immatricolare un veicolo, dipende da come la casa costrutrice lo ha omologato a suo tempo. So per certo che determinati trattori - pochissimi - che hanno tale possibilità di immatricolazione come macchina operatrice vanno a perdere il peso rimorchiabile e qualsiasi attrezzatura anteriore o posteriore deve essere fissa e trascritta sulla relativa carta di circolazione a differenza della macchina agricola che da un pò di anni a questa parte puo perare con attrezzature portate o semiportata anteriori o posteriori anche intercambiabili senza obbligo di annotazione sulla relatica varta di circolazione sempre nell' osservanza delle prescrizioni del codice della strada.-
  14. Come ogni mese di dicembre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana il calendario per l’anno successivo per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati di determinate categorie di veicoli e ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni per l’anno successivo. Segnalo che hanno libera circolazione I veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; Una cosa molto importante e che tanti non sono a conoscenza è che il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati si applica anche ai veicoli classificate Macchine Agricole quando circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Preciso che parlando di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t va calcolata nel seguente modo: - Se la macchina agricola è singola esempio un trattore, la sua massa; -Mentre se la macchina agricola - esempio un trattore ha agganciato un rimorchio va sommato il suo peso con il peso a pieno carico del rimorchio anche se quest’ultimo sia vuoto. - Allego il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti - calendario divieti 2011. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 è visibile al seguente indirizzo http://gazzette.comune.jesi.an.it/288-99/1.htm dove divise per Regione è indicato l’elenco della rete stradale di interesse nazionale. Saluti Romano.- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti - calendario divieti 2011.pdf
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