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Primo

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  1. Primo

    Il Fotovoltaico

    Quant'è oggi il PUN? Mi pare che il minimo garantito sia di poco superiore ai 0,04 €/kwh. Da non sottovalutare il discorso delle comunità energetiche, che pare dia accesso ad un beneficio di 0,11/0,12 €/kwh che, aggiunto al PUN minimo garantito, diventano 0,15/0,16 €/kwh. Male che vada faremo un agrovoltaico oppure un fotovoltaico a terra nelle "solar belt" se sui tetti non ci daranno il via libera a cedere l'energia in eccesso. Certo, si potesse accedere al PNRR per il "Parco agrisolare" e prendere il 40% sulla bonifica dell'amianto, il rifacimento dei tetti e l'installazione dei pannelli, e poi collegare l'impianto in comunità energetica sarebbe il top.
  2. Primo

    Il Fotovoltaico

    Verrà di sicuro riproposto; stanno trattando sul vincolo dell'autoconsumo ma dubito che possano toglierlo.
  3. Questo è il foglio con gli intervalli di manutenzione e le operazioni basilari 766_it.pdf
  4. Penso che la differenza con il 766 di cui allego manuale uso e manutenzione sia minima... ..docs666_766_it.pdf
  5. DjRudy Gallo88 Paguro + 1 Catpower + 1 Davidoski Puntoluce Angelillo Gibo93 Valerio25 JdFan Cece Agrario Dino 62 Tf42 +1 Green deer +5 Primo Giovanniv Totale 25
  6. Probabilmente la dichiarazione "facoltativa" di cui si parlava qualche post addietro serve proprio per rendicontare la spesa allo stato. Se, da come ho capito, è stato fatto del terrorismo su queste dichiarazioni, non ci sarebbe da stupirsi se magari la spesa dei fondi fosse stata raggiunta, ma non ancora rendicontata.
  7. Primo

    John Deere 8RX

    dei miei amici l'hanno ribattezzato "La 605C del 2022"
  8. L'autocertificazione non è questa: "Io sottoscritto ai sensi degli articoli 45 e 46 del DPR 445/2000 dichiaro che il mio bene è certificato 4.0". L'autocertificazione non è ne più ne meno che una perizia a firma del titolare dell'azienda e, come tale, deve avere una data certa. Poi siete liberi di pensare e fare come volete... Pure questa... che ne sanno a priori se i 50.000 euro di credito d'imposta detratti quest'anno sono relativi all'acquisto di una mietitrebbia, oppure di 10 attrezzature più piccole (spandiconcimi, irroratori, seminatrici...)... Mi pare lo stesso che mi disse "Attento a farti le autocertificazioni, perchè per prime controlleranno quelle!", dopo che gli ho risposto che il codice di detrazione è lo stesso tra autocertificazione e perizia, non ha più parlato.
  9. Per me è già sufficiente il comma 1062 della Legge 178/2020. La data certa è riferita alla perizia/autocertificazione, la quale certifica l'avvenuta interconnessione ed i rispetto dei 5+2 requisiti obbligatori per poter beneficiare del credito d'imposta. Se non esiste una perizia/autocertificazione la cui data certa sia antecedente la fruizione del credito, mi spieghi chi ha comprovato che ci siano tutti i requisiti e sia avvenuta l'interconnessione? Io in azienda le fruizioni dei crediti le ho iniziate solo dopo aver certificato l'interconnessione mediante autocertificazione/perizia. Io non ho saputo nulla... tutti coloro i quali sino ad oggi mi hanno parlano dei controlli, a domande specifiche hanno risposto con la classica frase "Me l'ha detto il cognato del cugino del salumiere...". Dal mio punto di vista non è escluso che effettueranno dei controlli, anche perchè si tratta di contributi di entità importanti. Secondo me funzionerà così (ma è un parere personale): gli stessi studi che hanno redatto le perizie (se accetteranno) saranno incaricati dall'Agenzia delle Entrate ad effettuare i controlli, naturalmente non sulle stesse loro perizie, ma su quelle di altri o sulle autocertificazioni.
  10. Se vuoi saperla tutta, nemmeno la PEC è valida come data certa se hai inviato l'autocertificazione come allegato e non hai riportato il testo all'interno del corpo messaggio della PEC... ma queste son cose che i Professionisti dovrebbero sapere. Secondo me su queste cose non c'è confusione, o meglio... la normativa è chiara, ma il problema sono le persone che o non l'hanno letta, oppure la leggono dopo aver fatto le cose.
  11. La dichiarazione CNH è valida come i soldi del Monopoli...
  12. Secondo me ha ragione l'ingegnere. La possibilità di detrarre il credito inizia da quando viene definita la data certa della perizia (o autocertificazione), la quale certifica l'avvenuta interconnessione.
  13. si Le perizie e/o autocertificazioni vanno obbligatoriamente corredate di perizia tecnica, altrimenti in fase di controllo non si possono evidenziare i dettagli tecnici sul soddisfacimento dei vari requisiti. Vi invito a legge la Circolare MISE del 15 dicembre 2017 n.547750 cui l'allegato modello di perizia postato sopra fa riferimento. Quando c'è un allegato, va sempre letta la legge cui fa riferimento (e questo vale non solo per il credito d'imposta beni strumentali...).
  14. Non è così, ma è come dice "1760michele": nessuno sa, sino al momento del controllo, se l'analisi del soddisfacimento dei 5+2 requisiti è stata soddisfatta con perizia asseverata/giurata, oppure con autocertificazione. L'autocertificazione è corretta quella per la quale è stato postato il link qualche post fa, ma poi va corredata di analisi tecnica approfondita.
  15. Bhè, se così fosse mi dispiace ma io avrei dei dubbi sul consulente scelto. Su quella dichiarazione l'unica cosa che viene dichiarata è il costo di acquisto dei beni per ogni settore di apparenenza e basta, non chiedono altro. Sulla storia dei controlli a seguito della dichiarazione a mio avviso è una fandonia: quanto sarebbe più semplice per l'Agenzia delle Entrate effettuare una ricerca sugli F24 con i codici di esenzione dedicati, e controllare, ad esempio, chi ha detratto più di 50.000 euro/anno? Perchè mai l'Agenzia delle Entrate dovrebbe richiedere le suddette dichiarazioni al Mise, quando invece ha già molto di più in casa?
  16. Sinceramente non so se è tutto così semplice come si dice. Oggi abbiamo le macchine in grado di effettuare qualsiasi operazione a rateo variabile (profondità lavorazione, fertilizzazione, irrorazione, semina), ed abbiamo numerosi sistemi di raccolta dati (satelliti, sensori prossimali, sistemi di mappature delle rese)... in qualche modo siamo praticamente sommersi dai dati; ma li sappiamo interpretare? Secondo me è lì che sta il problema. Parlando di semina a rateo variabile, su quale base vado a delimitare le differenti zone (problema semplice) e successivamente su quale base vado a decidere su quale zona aumentare la dose e dove diminuirla? Ad esempio sul frumento il fatto di dover uniformare il numero di piante per unità di superficie non lo vedo un grande risultato, in quanto è un "aggiustamento" che già il grano fa da solo durante l'accestimento dove la pianta che è grassa ed in salute origina 5 culmi secondari, mentre invece la pianta 2magra" ne originerà 2. Questo solo per fare un esempio riguardo la semina. Per la fertilizzazione a rateo variabile, dire che con questa si corregge la variabilità in campo, o per lo meno ci si può provare, a me pare qualcosa di utopico; magari fosse così facile il nostro lavoro! Dal satellite o con sensori prossimali vedo della differenza di vigore della coltura: come intervengo? quale concimo di più? con quale differenza di dosaggio? siamo sicuri che sia solo un problema di dosaggio del concime che sto apportando? Sinceramente, sulla concimazione di fondo quasi quasi la vedo più semplice, ma in copertura secondo me c'è da studiarci su. Concludendo, altrimenti si potrebbe andare avanti per ore, abbiamo fin troppi strumenti che ci stanno fornendo dati georeferenziati ed abbiamo macchine che possono fare esattamente ciò che decidiamo noi, ma nel mezzo c'è di tutto: secondo me lavorando in dose variabile è altamente probabile commettere degli errori tanto quanto lavorando a rateo fisso.
  17. Il fondo intercluso non esiste: che si voglia o no, l'accesso al fondo deve essere sempre garantito. Questo vale, naturalmente, nel caso in cui non vi sano altri accessi al fondo. Se la servitù è esistente, bene. Se la servitù di passaggio non è menzionata da nessuna parte, va indetta una causa per richiesta di servitù coattiva. In tutti i casi di servitù, va poi previsto un indennizzo (annuale o una tantum) per il danno arrecato alla sede stradale dal transito delle macchine ed il beneficiario della servitù dovrà comunque compartecipare alle spese di manutenzione dell'accesso, in misura dell'utilizzo. Quando una strada serve più fondi (od è a beneficio di più proprietari) il proprietario non può chiuderla o meglio, se la chiude deve comunque garantirne il passaggio a tutti gli aventi diritto, mediante consegna di copia della chiave. Anche il picchettamento della strada non è possibile: la sede stradale non è, al contrario di come molti purtroppo pensano, l'esatta proiezione della strada riportata al catasto... mi spiego meglio: se nella mappa la strada risulta larga 2m, nessuno può mettere i picchetti a 2m, impedendo l'accesso d macchine più grandi. La strada deve essere di dimensioni adeguate a consentire l'accesso delle macchine ordinariamente utilizzate per la coltivazione del fondo; se voglio transitare con un trattore largo 2,9m o una mietitrebbia larga 3,5 m e non vi sono altri accessi, io devo essere in grado di poterlo fare. Se dovesse accadere che ti viene nuovamente interdetta l'uscita dal fondo, puoi richiedere il danno per il fermo macchina sia al proprietario del fondo A che del fondo B, poi se la vedranno tra loro. Concludendo, la questione mi pare abbastanza semplice per qualcuno che conosca un minimo di diritto agrario, cosa che il 98% (o 99%) degli avvocati non conosce. Il problema è che le norme sono scritte, ma per poter far valere i propri diritti spesso occorrono troppi anni.
  18. FENDT MT943 Cingolo 30" Sollevatore anteriore Zuidberg senza zavorra. Zavorre sulle ruote anteriori 454 kg Gasolio al 15%, AdBlue al 30% Totale: 16960 kg
  19. a me pare una cavolata.. staranno cercando di procurarsi del lavoro per i prossimi anni. Secondo il mio parere, la reportistica ed elaborazione dei dati va generata al momento del controllo...se richiesta.
  20. dipende dai lavori che vai a fare.. per le operazioni prevalentemente di concimazione e semina molto meglio le Xeobib a mio avviso, per i lavori di trazione meglio le axiobib... per i lavori misti meglio le Axiobib2. mi manderesti altre foto per capire com'è fatto? magari pubblicale qui che possono far comodo a tutti. Tutti fanno così, ma non è regolare... ed occhio a montare le targhe ripetitrici "fai da te" che non siano quelle del Ministero... Un conto è dire "si può fare", un conto è dire "è legale". forse il supporto di cui sopra è legale, ammesso che la luce riesca ad illuminare sufficientemente la targa di notte
  21. Problema: c'è nessuno che è riuscito a montare la targa quadrata sull'alloggiamento previsto, facendo in modo che la targa sia illuminata dalla lampada e non urti con l'apertura del vetro posteriore? Quali soluzioni alternative avete adottato per circolare in regola su strada? Il montaggio della targa su un supporto senza luce e/o l'utilizzo di targhe ripetitrici derivate da rimorchi di autocarri o, peggio, il taglio della targa originale non sono soluzioni legali.
  22. assolutamente si. Tra perizia e autocertificazione cambia soltanto chi la redige: nel primo caso è un terzo, nel secondo caso il titolare o legale rappresentante dell'azienda.... per tutto il resto sono identiche.
  23. di PEC auto-inviate e/o di marche temporali non ne avete mai sentito parlare? Serve una data CERTA, non una data scritta a penna... Se ha detratto il 6 o 10% relativo ai beni non 4.0 bene, altrimenti se ha detratto le quote del 40 o 50%... molto male! E dal codice di detrazione 6933 sull' F24 come riconosci una mietitrebbia da 3 macchine utensili o qualsiasi altra cosa? Questa suona come quella che ho sentito di recente :"Prima di tutti controlleranno coloro i quali hanno redatto le autocertificazioni e non le perizie"...
  24. All'autocertificazione hai allegato anche l'analisi tecnica, oppure l'hai tralasciata?
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