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Norme per la circolazione stradale macchine agricole


ivtigre

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Non è previsto dal codice della strada che le macchine agricole e motocicli /ciclomotori. Che via sia il contrassegno assicurativo esposto. Pertanto non vi è sanzione. Vi ricordo siccome se ne vedono di tutti colori in giro che quando vi è l obbligo per esempio per le autovetture il tagliando va esposto in modo ben visibile sul parabrezza e non sui vetri laterali[/quote

 

È assolutamente meglio esporlo e anche in posizione idonea. Tempo fa mi ha fermato la stradale e dopo una discussione abbastanza accesa mi ha cacciato la sanzione perché era esposto sul vetro laterale . supponiamo che abbiano torto, la via del ricorso può essere lunga e onerosa quindi come al solita in Italia meglio conciliare

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ok ho capito, per evitare future grane, meglio spendere 3 euro e 2 minuti e metterlo esposto! (che poi non riesco a capire cosa può cambiargli se invece di vederlo appeso ad un vetro, lo vedono da mano mia) ringrazio ancora. :briai:

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Non sei stato fortunato hai trovato persone competenti. Per quanto riguarda l'esposizione del contrassegno vi siete risposti da soli. Se ho un trattore senza cabina dove lo espongo? Ah ho capito me lo attacco sul muso

 

Ah dimenticavo di rispondere al Putin. Il C di S è composto dal codice e dal regolamento. Ebbene all'interno dell'art.181 che è quello relativo al contrassegno o meglio ai contrassegni, si evince quanto da me affermato e le disposizioni riguardo ai puffi sono quelle che ho esposto.

Poi per strada si trova chiunque e a qualunque livello intellettivo e di preparazione. A me chiedevano l'assicurazione del rimorchio affermando fosse obbligatoria quindi !!!!!

Modificato da alfieri
d
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Ah dimenticavo di rispondere al Putin.

 

Grazie mille, ti invaderò per ultimo allora:2funny:

 

io ho trovato questo:

 

Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.

 

1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno [attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello (1)] relativo all'assicurazione obbligatoria.

 

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi. (1)

 

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.

 

dove si citano appunto "autoveicoli e motoveicoli", quindi non espressamente macchine agricole, mentre nell'articolo 180 si parla di mezzi a motore in generale, per i quali il contrassegno deve essere portato con sè..

 

Confermi questa mia interpretazione? Io nel dubbio ho sempre portato solo una fotocopia plastificata di tutti i documenti nella cassetta degli attrezzi, sono fortunato che comunque nella mia zona si trovano quasi sempre Persone prima che forze dell'ordine e quindi si ha la possibilità di spiegarsi. In ogni caso finora non me l'hanno mai chiesto, anche se una volta sulla macchina mi hanno fatto notare che era infilato ruotato di 90° e quindi "difficile da leggere", che un vigile pignolo mi avrebbe potuto elevare contravvenzione, ci abbiamo riso sopra insieme..

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Non sei stato fortunato hai trovato persone competenti. Per quanto riguarda l'esposizione del contrassegno vi siete risposti da soli. Se ho un trattore senza cabina dove lo espongo? Ah ho capito me lo attacco sul muso

Ah dimenticavo di rispondere al Putin. Il C di S è composto dal codice e dal regolamento. Ebbene all'interno dell'art.181 che è quello relativo al contrassegno o meglio ai contrassegni, si evince quanto da me affermato e le disposizioni riguardo ai puffi sono quelle che ho esposto.

Poi per strada si trova chiunque e a qualunque livello intellettivo e di preparazione. A me chiedevano l'assicurazione del rimorchio affermando fosse obbligatoria quindi !!!!!

 

Io infatti ho trovato agenti incompetenti, o meglio, credo che la sanzione me la volessero fare a tutti i costi, tanto erano decisi e testardi, quindi tanto valeva... comunque considerando che il trattore non è una limousine e che in cabina ci può essere sporco, fango, condensa, etccc io sarei dell'opinione di tenere il contrassegno insieme ai documenti della macchina, li almeno è al sicuro e non si corre il rischio di perderlo, sgualcirlo, etcc.

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Assicurazione delle macchine agricole La legge 24.12.69 n. 990 e le successive modificazioni, rendono obbligatoria per tutti i veicoli a motore (escluso macchine agricole e ciclomotori) l’assicurazione R.C.A.[2] (Responsabilità Civile Autoveicoli).

Solo dal 1 ottobre 1993 tale obbligatorietà viene estesa anche ai ciclomotori ed alle macchine agricole semoventi isolate e trainanti rimorchi agricoli.

In particolare la polizza deve garantire:

1. l’indennizzo dei danni, a seguito di sinistro stradale, arrecati a persone, animali e cose dalla circolazione della macchina agricola semovente isolata ed anche trainante un rimorchio;

2. l’indennizzo dei danni provocati dal rimorchio in sosta cioè staccato dalla motrice (rischio statico), durante eventuali manovre a mano, guasto meccanico, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;

3. l’indennizzo dei danni arrecati alle persone trasportate, solo nel caso che detto trasporto sia previsto dalla carta di circolazione.

Bisognerà quindi provvedere a stipulare i seguenti contratti associativi:

Macchine agricole semoventi a 2 assi:

- è obbligatorio assicurare la macchina agricola semovente.

 

Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t:

- Poiché questi rimorchi sono considerati parte integrante della trattrice, è sufficiente assicurare solo la macchina agricola semovente.

 

Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva superiore a 1,5 t:

-è obbligatoria la copertura assicurativa R.C.A. per la macchina agricola trainante ed inoltre la stipula di un’altra polizza per il cosiddetto rischio statico per indennizzo cioè dei danni provocati dal rimorchio staccato dalla motrice.

 

E' bene anche ricordare che:

- Le coperture sopracitate ovvero quella della motrice e quella relativa al rischio statico non coprono il rischio dell’uso delle stesse. Ciò vuol dire che eventuali danni provocati durante le operazioni di carico e scarico, di scavo, ecc. non sono considerate da circolazione e pertanto bisognerà tutelarsi, se ritenuto opportuno, con un’altra polizza di responsabilità civile dell’azienda agricola;

- Sono considerati rimorchi agricoli anche gli atomizzatori, gli spandiletame, i caricabotte, ecc.;

- Non necessitano di alcuna garanzia assicurativa le attrezzature portate dalla trattrice;

- Il Codice della Strada non impone l’obbligo di esporre i contrassegni assicurativi sulla macchina agricola, però è opportuno averli con sé, assieme al contratto assicurativo o copia dello stesso, in modo da esibirli, se richiesti, ai funzionari preposti;

- La circolazione di una macchina agricola sprovvista di assicurazione prevede una sanzione amministrativa da uno a quattro milioni, più il possibile sequestro del veicolo.

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C'è un errore ducati. L'assicurazione è obbligatoria solo per la macchina agricola traente , non per quella trainata (rimorchio) sia sotto che sopra i 15 ql. Inoltre l'art. 193 dispone il sequestro del veicolo e non il "possibile" Del resto come posso autorizzare alla marcia un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa?

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C'è un errore ducati. L'assicurazione è obbligatoria solo per la macchina agricola traente , non per quella trainata (rimorchio) sia sotto che sopra i 15 ql. Inoltre l'art. 193 dispone il sequestro del veicolo e non il "possibile" Del resto come posso autorizzare alla marcia un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa?

Si , ma parla di assicurazione del rimorchio sopra le 1.5t del " rischio statico" che è obbligatoria , oltre alla RCA della trattrice traente , per il tagliandino non c'è 'obbligo dell'esposizione , se poi si trova un incompetente è un altro discorso

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No ducati il rischio statico a differenza dei rimorchi in generale per quelli agricoli non è obbligatoria perché come già detto il rimorchio agricolo è classificato macchina agricola trainata. Ciò nonostante nessuno vieta o consiglia di farla. Ma non vi è obbligo e pertanto non vi è sanzione. Ma sono cose dette e ridette più volte. Pensa che gli ho dovuto portare la risposta allo specifico quesito fatto al ministero al mio assicuratore fata che sosteneva andasse fatta

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No ducati il rischio statico a differenza dei rimorchi in generale per quelli agricoli non è obbligatoria perché come già detto il rimorchio agricolo è classificato macchina agricola trainata. Ciò nonostante nessuno vieta o consiglia di farla. Ma non vi è obbligo e pertanto non vi è sanzione. Ma sono cose dette e ridette più volte. Pensa che gli ho dovuto portare la risposta allo specifico quesito fatto al ministero al mio assicuratore fata che sosteneva andasse fatta

 

Strano , su un documento dell'ENAMA , non era proprio così , come al solito la normativa fa acqua. ciao

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  • 2 mesi dopo...
secondo me per i rimorchi da 25qli in su , essendo provvisti di targa magari hano anche l'obbligo dell'assicurazione,

visto che hanno una targa tutta loro.

 

Nel caso di collegamento a trattrice, risponde la polizza della trattrice. Nel caso statico e quindi rimorchio come unità singola, risponde la polizza del rimorchio. Comunque non chiedono grandi cifre per mettere a copertura un rimorchio.

 

I rotoloni, dipende dalla massa complessiva. Le macchine grosse hanno impianto di frenatura pneumatica, omologazione stradale, libretto di circolazione. In quel caso risponde la polizza del trattore.

 

Le macchine senza impianto di frenatura pneumatica, in genere non sono omologate per la circolazione stradale e quindi il problema non si pone.

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